I lavoratori dislocati temporaneamente all’estero otterranno maggiore protezione grazie a un progetto di legge, già concordato col Consiglio e approvato mercoledì. I negoziatori del PE hanno rafforzato la proposta iniziale chiarendo le norme per le imprese, distinguendo fra dislocazioni vere e tentativi di aggirare la legge e dando agli Stati una certa flessibilità nelle esecuzioni delle ispezioni. Appaltatori e subappaltatori edili saranno responsabili per le violazioni del diritto del lavoro.
“Il testo finale rappresenta un equilibrio tra la libertà di prestazione di servizi e la tutela deilavoratori distaccati. Si è incrementata la certezza del diritto e ciò migliorerà la situazionedei lavoratori distaccati che sono più di un milione in Europa”, ha dichiarato la relatrice Danuta Jazłowiecka (PPE, PL).
“Questa direttiva è un passo in avanti verso una migliore tutela dei lavoratori distaccati. Incrementa la cooperazione tra gli Stati membri e combatte gli abusi come il falso lavoro autonomo e le imprese fittizie”, ha dichiarato il presidente della commissione per gli affari sociali, Pervenche Berès (S&D, FR ).
Le nuove norme mirano a migliorare l’applicazione della direttiva del 1996 sulle condizioni di lavoro dei lavoratori dislocati da un paese dell’UE all’altro per fornire servizi per un periodo limitato, così da evitare abusi.
Identificazione di un vero dislocamento e prevenzione degli abusi
Per facilitare il rispetto delle norme, il Parlamento ha inserito un elenco non esaustivo di criteri per aiutare gli Stati membri a valutare se un dislocamento è autentico o è solo un tentativo di aggirare la legge, ad esempio attraverso società fittizie stabilite nei paesi che richiedono un basso livello di protezione sociale rispetto a altri paesi.
Il Parlamento ha anche introdotto una definizione di “falso lavoro autonomo”, un tipo di abuso che sfrutta il fatto che molte norme sulle condizioni di lavoro, che devono essere garantite ai sensi della direttiva, non sono applicate sistematicamente ai lavoratori autonomi.
Intensificare i controlli
Per garantire che la direttiva del 1996 sia correttamente applicata, l’accordo comprende un elenco di misure nazionali di controllo, alle quali ne posso essere aggiunte altre se i paesi ospitanti desiderano farlo. Come proposto dal Parlamento, gli Stati membri dovranno comunicare le nuove misure di controllo alla Commissione, ma senza che ciò costituisca un obbligo di ricevere autorizzazione preventiva, così da consentire ai governi nazionali una certa flessibilità nell’eseguire le verifiche.
Responsabilità congiunta
Nel caso in cui si tratti di un lavoro in appalto, sia l’appaltatore principale sia il subappaltatore diretto saranno ritenuti, congiuntamente, responsabili per qualsiasi mancato pagamento dei lavoratori dislocati. Per il settore edile, uno dei più colpiti da abusi, queste misure sono obbligatorie. Gli Stati membri possono anche introdurre disposizioni più severe e includere altri settori.
Maggiori informazioni
La direttiva migliora anche l’accesso alle informazioni, sia per le imprese sia per i lavoratori dislocati. Il Parlamento ha inserito clausole per garantire che tali informazioni siano trasmesse in modo chiaro e che siano fornite gratuitamente, in un formato accessibile su un unico sito ufficiale, in varie lingue, tenendo conto della domanda del mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Le informazioni sul sito web descriveranno il lavoro e le condizioni sociali applicabili ai lavoratori dislocati e anche le procedure per effettuare denunce.
Prossime tappe
L’accordo deve ora essere approvato formalmente dal Consiglio dei ministri.
hb